Statuto

Storica Compagnia degli Insigniti Cavalieri del Tau o di S. Iacopo di Altopascio Palazzo Episcopale – San Miniato (Pi)

STATUTO

Diocesi di San Miniato, Diocesi di Massa Carrara – Pontremoli, Diocesi di Firenze, Diocesi di Pistoia

Aggiornato con le modifiche statutarie approvate all’unanimità dal Capitolo Generale 8 dicembre 2013 e 8 febbraio 2015.

 

Titolo I

FINALITA’ E NATURA

Articolo 1

Della Costituzione

1) Per volontà di alcuni fedeli laici è costituita la “Storica Compagnia degli Insigniti Cavalieri del Tau o di San Jacopo d’Altopascio” – da ora in avanti denominata per brevità con la dicitura “Storica Compagnia” – quale associazione privata di fedeli riconosciuta dal Vescovo di San Miniato a norma del can. 299 del C.I.C. che opera per il rinvigorimento della fede cattolica, la promozione di una cultura ispirata dal Vangelo e per il servizio di accoglienza e assistenza del prossimo, in specie dei pellegrini e forestieri

La Storica Compagnia è una associazione privata di fedeli, regolata dai canoni 321-326 del Codice di diritto canonico.

Ha durata illimitata, non svolge attività partitica o sindacale e non ha fini di lucro.

Si ispira alla regola giovannita e all’ Istituzione dei Cavalieri di Altopascio che è un’antichissima gloria toscana.

2) La Storica Compagnia ha sede in San Miniato (Pisa), presso il Palazzo vescovile.

Articolo 2

Delle Finalità

1) Basandosi ancor oggi sulla Regola data dal Laterano il 5 aprile 1239 tredicesimo anno del Pontificato di Papa Gregorio IX, la Storica Compagnia rinnova l’impegno all’assistenza dei pellegrini considerando l’umanità costituita da uomini in pellegrinaggio verso la luce eterna.

La Storica Compagnia persegue le seguenti finalità:

  1. La riscoperta dei principi dell’identità cristiana;
  2. L’aiuto ad accogliere i pellegrini
  3. La santità di vita attraverso l’adesione al Vangelo;
  4. La formazione al servizio dell’accoglienza nella Chiesa e nella Società;
  5. La diffusione della dimensione religiosa e culturale dell’accoglienza;
  6. La formazione e la costituzione di Magioni.

 

Articolo 3

Dell’Attività

La Storica Compagnia mette in atto ogni attività utile per il il raggiungimento delle finalità espresse all’articolo 2.

A tale scopo:

  1. Promuove un cammino di fede tra i cavalieri attraverso la preghiera e la formazione umana, spirituale ed ecclesiale;
  2. Promuove e organizza convegni, seminari di formazione, progetti, eventi ecclesiali e civili inerenti la rivitalizzazione della “Via Francigena”
  3. Partecipa alla missione evangelizzatrice della Chiesa, per una presenza incisiva nei campi della carità, dell’impegno sociale e della cultura.
  4. La storica compagnia per il raggiungimento dei suoi fini può operare con altre organizzazioni scientifiche e professionali

 

Titolo II

DELL’APPARTENENZA ALLA STORICA COMPAGNIA

Articolo 4

Dell’Adesione

Per essere ammessi tra i confratelli della Storica Compagnia i candidati debbono essere membri della Chiesa Cattolica, professandone la fede e sforzandosi di condurre una vita secondo i principi morali; debbono inoltre presentare un proprio curriculum vitae dichiarando di condividere le finalità proprie della Compagnia ed essere disponibili a svolgere attività di volontariato.

Le modalità di ammissione sono determinate da apposito regolamento.

Articolo 5

Dei confratelli e delle consorelle

  • La Storica Compagnia è formata da confratelli Cavalieri, consorelle Dame e Sacerdoti Cappellani.
  • I confratelli Cavalieri e le consorelle Dame sono suddivisi in: “Professi” detti appunto confratelli Cavalieri o consorelle Dame Professi e “onorari” detti “d’Onore”
  • Sono confratelli Cavalieri o consorelle Dame Professi coloro che, dopo un periodo di preparazione, intendendo aderire alle finalità espresse all’art. 4, sono ammessi nella Compagnia a norma del medesimo articolo e ricevono la benedizione da parte del Vescovo di San Miniato o di quello della Diocesi ospitante la Magione Locale. Oppure di un loro delegato.
  • E’ confratello Cavaliere o consorella Dama d’Onore chi si distingue nella religione, nella cultura, nel lavoro, nell’arte e nella scienza e viene nominato dal Capitolo Generale su proposta del Consiglio dei Reggenti. Ai confratelli Cavalieri e alle consorelle Dame è fatto impegno di condurre una vita cristiana alimentata dai Sacramenti e nell’osservanza dei precetti evangelici e della Chiesa. Sarà inoltre loro impegno partecipare ai suffragi per i confratelli e le consorelle defunti, predisposti dalla Compagnia, almeno una volta all’anno con la celebrazione di una S. Messa.
  • I confratelli Cavalieri prendono impegno con la vestizione e la benedizione delle cappe di recitare tutti i giorni la preghiera appositamente approvata dal Vescovo di San Miniato.
  • I confratelli della Compagnia partecipano alle convocazioni ricevute con obbligo di anticipata giustificazione in caso di impossibilità.
  • Sono confermati Cavalieri i confratelli già accolti nella Storica Compagnia a condizione della loro approvazione ed attuazione del presente Statuto.
  • I nuovi confratelli cavalieri e consorelle Dame sono accolti nella Storica Compagnia, su proposta del Gran Cancelliere e dei Custodi delle Magioni, sentito il parere del Consiglio dei Reggenti, con la solenne cerimonia della vestizione e della benedizione delle cappe ufficiata dal Vescovo di San Miniato nella Cattedrale o dal Vescovo della Diocesi della Magione Locale oppure da un loro delegato.

Articolo 6

Dei celesti Patroni della Storica Compagnia

La Storica Compagnia ha come suo principale celeste Patrono l’Apostolo S. Jacopo, com’è nella sua tradizione. La festa liturgica di S. Jacopo, al 25 di luglio, è celebrata con particolare solennità in tutte le Magioni.

Nella sede principale, a motivo del legame con la Diocesi di San Miniato, sarà celebrata con particolare solennità al 25 di ottobre la festa di S. Miniato martire, patrono secondario della Storica Compagnia.

Articolo 7

Dei Sacerdoti membri della Compagnia

Il Proposto del Capitolo della Cattedrale di San Miniato, è di diritto il Cappellano Magistrale della Storica Compagnia.

I Cappellani delle Magioni distaccate fuori dalla Diocesi di San Miniato sono nominati dall’Ordinario del luogo, dietro presentazione da parte dei confratelli e consorelle Cavalieri e Dame delle Magioni almeno di una terna di nominativi, previo parere del Consiglio dei Reggenti.

Articolo 8

Della Casa Madre o Magistrale e delle Magioni

1) La Storica Compagnia è posta sotto la giurisdizione del Vescovo di San Miniato e ne segue l’alta guida spirituale.

2) Resta confermata la sede Magistrale presso il Vescovado di San Miniato g.c. quale continuità storica dell’Ordine del Magistero di Ugolino Grifoni con operatività Magistrale ed archivistica nella sede della Gran Cancelleria, presso il Vescovado di San Miniato g.c.

3) La costituzione di Magioni della Storica Compagnia in Diocesi diverse da quella di San Miniato sarà deliberata dal Consiglio dei Reggenti sentito il Vescovo di San Miniato e con il nulla-osta e benestare del Vescovo del luogo.

4) Le Magioni sono ospitate nelle sedi di fondazione e dipendono dalla casa madre per la concertazione dei programmi e delle nomine del Custode della Magione e dei confratelli Cavalieri.

Titolo III

ORGANI

 Articolo 9

Del Governo della Compagnia

1) La Compagnia è governata da un Consiglio dei Reggenti che risiede presso il Sacro Palazzo del Vescovo di San Miniato ed ha giurisdizione su tutte le Magioni della Storica Compagnia.

Il Consiglio dei Reggenti è composto così come segue:

– Gran Cancelliere, con diritto di voto

– Alto Magistrato, con diritto di voto

– Custodi delle Magioni, con diritto di voto

– Elemosiniere, con diritto di voto

– Cerimoniere, con diritto di voto

– Custode della Compagnia, con diritto di voto

– Proposto del Capitolo della Cattedrale di San Miniato

– Presidente della Compagnia “Associazione Italiana Cavalieri del Tau Onlus” membro di diritto, con potere di voto.

– i Vice Custodi, senza diritto di voto

2) La Storica Compagnia è presieduta dal Gran Cancelliere eletto dal Capitolo Generale, con l’approvazione del Vescovo di San Miniato.

3) Il Gran Cancelliere dura in carica cinque anni ed è rieleggibile.

4) Il Capitolo Generale elegge, su proposta del Gran Cancelliere, a maggioranza assoluta dei presenti:

  • L’Alto Magistrato che dura in carica cinque anni ed è rieleggibile
  • L’ Elemosiniere e il Cerimoniere. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
  • Il Presidente pro-tempore della “associazione Italiana Cavalieri del Tau Onlus” è membro di diritto del Consiglio dei Reggenti

5) Il Capitolo Generale della Compagnia è costituito da tutti i confratelli, le consorelle e i sacerdoti cappellani della Compagnia e si riunisce almeno una volta all’anno su convocazione del Gran Cancelliere per deliberare sulle linee generali per la vita e l’operatività della Compagnia medesima.

6) La Storica Compagnia prevede il titolo onorario di “Custode Generale” assegnato a vita dal Capitolo Generale, sentito il Vescovo di San Miniato, al fine di rappresentare la Storica Compagnia all’estero: in Portogallo, in Croazia, in Francia, in Polonia e ovunque nel resto del mondo. Il Custode Generale è sostituito in caso di impedimento permanente o morte dal Gran Cancelliere che provvederà ad indire il Capitolo Generale per l’elezione del nuovo Custode Generale Onorario, sentito il Vescovo di San Miniato.

7) La Storica Compagnia prevede anche il titolo di Gran Cancelliere Onorario che può essere assegnato per particolari meriti dal Capitolo Generale, sentito il Vescovo di San Miniato.

8) Il Custode Generale Onorario ed il Gran Cancelliere Onorario hanno facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio dei Reggenti, per fornire consigli e pareri, senza voto deliberativo.

Articolo 10

Dei Custodi delle Magioni e della Compagnia

1) I Custodi delle Magioni e della Compagnia sono eletti dal Capitolo Generale, a maggioranza dei presenti, su proposta del Gran Cancelliere, sentito il Consiglio dei Reggenti e il Vescovo di San Miniato. Durano in carica tre anni, sono rieleggibili e destituibili con motivata delibera del Consiglio dei Reggenti.

2) I Custodi delle Magioni governano presso la Magione assistiti dal Consiglio della Magione, che viene nominato dal Custode stesso. I confratelli del Consiglio della Magione durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Sono destituibili con motivata delibera del Consiglio dei Reggenti.

Il Custode della Compagnia cura i rapporti interni ed esterni della Storica Compagnia e dura in carica tre anni ed è rieleggibile e destituibile con motivata delibera del Consiglio dei Reggenti.

3) Il Consiglio della Magione è assistito dal Cappellano della Magione nominato dal Vescovo del luogo, su presentazione di una terna proposta dal Consiglio della Magione, previo parere del Consiglio dei Reggenti.

4) Ogni Magione risponde sia legalmente che economicamente per quanto disposto dal proprio Consiglio e deve avere una sua normativa interna, approvata dal Gran Cancelliere, non in contrasto con il presente Statuto.

Ogni Magione provvede alla riscossione delle quote annuali stabilite dal Capitolo Generale della Compagnia e ne trasmette un terzo alla Gran Cancelleria per le necessità della Compagnia, unitamente alle quote annuali per le associazioni di cui fa parte. E’ data facoltà ai Custodi, in casi particolari, di esentare singoli membri dal versamento della quota spettante alla Magione.

Articolo 11

Dei rapporti con l’Ordinario Diocesano

1) La Storica Compagnia, in quanto Associazione privata di fedeli cattolici, fa sue le direttive pastorali dei Vescovi incoraggiando i propri aderenti a mettere a disposizione della Chiesa le loro capacità. Mantiene inoltre un particolare legame con il Vescovo di San Miniato in forza del riconoscimento ricevuto.

2) Gli aderenti si impegnano in modo responsabile e creativo nella propria Chiesa Diocesana, coinvolgendosi attivamente nei progetti pastorali della propria Diocesi e condividono il progetto pastorale diocesano, in un atteggiamento costante di ascolto e dialogo con il proprio Vescovo.

Titolo IV

MEZZI DI SOSTENTAMENTO

Articolo 12

Dell’Amministrazione e del Patrimonio

La Compagnia vive delle quote sociali e di ammissione variabili di anno in anno in funzione del programma e non deve creare patrimonio, ma quanto viene raccolto deve essere speso entro l’anno di gestione economica, salvo programmazione pluriennale di attività caritative ecc.. E’ obbligo dei confratelli Cavalieri di essere in pari con il pagamento della quota e sarò nota di merito la massima precisione. Peraltro allo scopo di poter sopperire ad improvvise necessità benefiche, può essere costituito un piccolo fondo comune di riserva. Le quote sociali vengono proposte dal Consiglio dei Reggenti all’approvazione del Capitolo Generale e le Magioni le riscuotono inviandone un terzo alla Gran Cancelleria per le necessità della Compagnia. Le Magioni provvedono a riscuotere le quote delle Associazioni delle quali la Storica Compagnia fa parte e le inviano al Gran Elemosiniere della Storica Compagnia per l’inoltro a destinazione

Titolo V

 DELLE INSEGNE E DELLE VESTI

Articolo 13

Delle Insegne

Ispirati alla maggiore semplicità dettata dalla Storia della Compagnia, viene conservata l’insegna ordinaria che è una Tau bianca su fondo nero.

La Storica Compagnia disporrà di un proprio stendardo.

Articolo 14

Delle Vesti

La cappa è costituita da una cappa bianca e rossa, che sono i colori della Toscana, la purezza e l’ardore, con una Tau d’oro sulla parte rossa di sinistra o del cuore e può essere usata nelle cerimonie.

Articolo 15

Della Decorazione di Benemerenza

A persone di entrambi i sessi che abbiano acquisito particolari benemerenze verso la Compagnia, potrà essere attribuita una medaglia di benemerenza del Tau. Il conferimento della medaglia di benemerenza del Tau non comporta l’appartenenza alla Compagnia. Con apposito regolamento approvato dal Capitolo Generale, saranno determinate le caratteristiche di detta medaglia, la sua eventuale suddivisioni in classi e le modalità di concessione.

Articolo 16

NORMA TRANSITORIA

Le attuali Cariche della Compagnia e delle Magioni sono confermate in base alle durate sopra previste a decorrere da oggi, a condizione che i membri che le rivestono approvino il presente Statuto.

Articolo 17

Modifiche statutarie

Per le modifiche allo statuto ed ai regolamenti è prevista la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei confratelli del Capitolo Generale e l’approvazione del Vescovo di San Miniato.

Dato a San Miniato nella sede Magistrale il 28 novembre dell’anno del Signore 2008

Per quanto non contemplato nel presente si rimanda al Codice di Diritto Canonico, Can 298 e seguenti.